|
Art. 9
Mezzi di intervento
Gli interventi di abbattimento nella forma
del “controllo ordinario” di cui al successivo art. 9, comma
1, lettera a), vengono effettuati esclusivamente con armi a
canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 mm e con
bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.
Gli interventi di contenimento attuati
secondo la forma del “controllo straordinario” di cui al
successivo art. 9, comma 1, lettera b), potranno essere
effettuati anche con armi a canna liscia di cui all’art. 13,
comma 1, L. 157/1992.
Le catture sono realizzate con trappole
costituite da recinti di cattura (chiusini), con meccanismo
di autoscatto impostato dalla preda.
|