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Art. 12
Procedura di attivazione
degli interventi di controllo ordinario
Il controllo ordinario è disposto dalla
Provincia e dagli A.T.C. su
richiesta diretta da parte dei seguenti soggetti:
a)
agricoltori, in
forma singola o associata o tramite le Associazioni di
categoria;
b)
Comitati di
gestione delle Z.R.C., per i terreni compresi all’interno di
tali istituti;
c)
Comitati di
Gestione degli A.T.C. per quelli
posti all’interno del territorio a caccia programmata e
delle Z.R.V.;
d)
concessionari
di Aziende Faunistico – Venatorie e Agrituristico –
Venatorie;
e)
da qualunque
cittadino privato che abbia subito un danno rilevante da
parte del cinghiale.
Le richieste di intervento devono essere presentate in forma
scritta agli A.T.C. o al comando
della Polizia Provinciale, anche utilizzando l’apposito
modello e a secondo della localizzazione della richiesta.
I primi
attivano il
responsabile del distretto di gestione, all’interno del
quale si trovano i terreni su cui è stato richiesto
l’intervento per effettuare il sopralluogo di verifica, che
può essere effettuato direttamente dal respon-sabile di
distretto o da un suo sostituto.
Nelle aree di sua competenza, invece, la Provincia dispone
l’intervento a seguito del sopralluogo del proprio personale
di vigilanza. Nelle A.F.V. e A.A.V. al sopralluogo
partecipa anche il concessionario o un suo rappresentante.
Nel corso del sopralluogo viene verificata la
tipologia dei danni e stabilite le misure per contrastarli,
facendo ricorso in primo luogo a tecniche di contenimento
indiretto (impiego di elettropascoli), subordinando la
realizzazione del controllo diretto alla verifica
sull’efficacia delle misure preventive.
La messa in opera delle recinzioni elettriche
è compito delle squadre di caccia al cinghiale, iscritte al
registro provinciale e dei proprietari e/o conduttori dei
terreni interessati; questi potranno essere coadiuvati dalle
GG.GG. di I.V.P. convenzionati, per i terreni posti
all’interno delle Z.R.C. ed per le Riserve Naturali.
L’intervento di controllo viene disposto
immediatamente nei seguenti casi:
-
l’entità dei danni è tale da rendere ormai
inutile il ricorso alle misure di prevenzione;
-
la morfologia e l’estensione dell’area
danneggiata non consentono la messa in opera delle
recinzioni elettriche o altre misure preventive;
-
quando le stesse non sono disponibili.
Gli interventi di controllo diretto vengono
attivati entro i tempi stabiliti dal Testo Unico sui
Regolamenti Regionali approvato con D.P.G.R. n° 13/R del
25.02.2004: 20 giorni per le aree vocate e 5 per quelle non
vocate. L’A.T.C. stabilisce
la data, l’ora e la località di ritrovo degli operatori
concordandole con il responsabile del distretto di gestione
e con il concessionario, nel caso di A.F.V. e A.A.V. .
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