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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Index

 

Art. 12

 

Procedura di attivazione degli interventi di controllo ordinario

 

Il controllo ordinario è disposto dalla Provincia e dagli A.T.C. su richiesta diretta da parte dei seguenti soggetti:

 

a)      agricoltori, in forma singola o associata o tramite le Associazioni di categoria;

b)      Comitati di gestione delle Z.R.C., per i terreni compresi all’interno di tali istituti;

c)      Comitati di Gestione degli A.T.C. per quelli posti all’interno del territorio a caccia programmata e delle Z.R.V.;

d)      concessionari di Aziende Faunistico – Venatorie e Agrituristico – Venatorie;

e)      da qualunque cittadino privato che abbia subito un danno rilevante da parte del cinghiale.

 

Le richieste di intervento devono essere presentate in forma scritta agli A.T.C. o al comando della Polizia Provinciale, anche utilizzando l’apposito modello e a secondo della localizzazione della richiesta.

 

I primi attivano il responsabile del distretto di gestione, all’interno del quale si trovano i terreni su cui è stato richiesto l’intervento per effettuare il sopralluogo di verifica, che  può essere effettuato direttamente dal respon-sabile di distretto o da un suo sostituto. Nelle aree di sua competenza, invece, la Provincia dispone l’intervento a seguito del sopralluogo del proprio personale di vigilanza. Nelle A.F.V. e A.A.V. al sopralluogo partecipa anche il concessionario o un suo rappresentante.

 

Nel corso del sopralluogo viene verificata la tipologia dei danni e stabilite le misure per contrastarli, facendo ricorso in primo luogo a tecniche di contenimento indiretto (impiego di elettropascoli), subordinando la realizzazione del controllo diretto alla verifica sull’efficacia delle misure preventive.

 

La messa in opera delle recinzioni elettriche è compito delle squadre di caccia al cinghiale, iscritte al registro provinciale e dei proprietari e/o conduttori dei terreni interessati; questi potranno essere coadiuvati dalle GG.GG. di I.V.P. convenzionati, per i terreni posti all’interno delle Z.R.C. ed per le Riserve Naturali.

 

L’intervento di controllo viene disposto immediatamente nei seguenti casi:

 

-        l’entità dei danni è tale da rendere ormai inutile il ricorso alle misure di prevenzione;

-        la morfologia e l’estensione dell’area danneggiata non consentono la messa in opera delle recinzioni elettriche o altre misure preventive;

-        quando le stesse non sono disponibili.

 

Gli interventi di controllo diretto vengono attivati entro i tempi stabiliti dal Testo Unico sui Regolamenti Regionali approvato con D.P.G.R. n° 13/R del 25.02.2004: 20 giorni per le aree vocate e 5 per quelle non vocate. L’A.T.C. stabilisce la data, l’ora e la località di ritrovo degli operatori concordandole con il responsabile del distretto di gestione e con il concessionario, nel caso di A.F.V. e A.A.V. .

 


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