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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Index

 

Art. 13

 

Scelta degli operatori

 

Il responsabile del distretto di gestione individua per conto degli A.T.C. anche gli operatori che realizzeranno l’intervento in veste di coadiutori degli addetti alla vigilanza. Nelle A.F.V. e A.A.V. la scelta del personale avviene anche in collaborazione con il concessionario.

 

Per gli interventi all’aspetto gli operatori saranno individuati all’interno dell’albo degli abilitati a questa forma di prelievo, privilegiando coloro che hanno effettuato l’opzione “agli ungulati”, ai sensi dell’art. 28, comma 3, lettera d) della L.R. 3/1994.

 

Per gli interventi in braccata gli operatori sono forniti dalle squadra di caccia al cinghiale secondo i criteri seguenti:

 

-          nelle aree vocate - di massima - interviene la squadra di caccia a cui è assegnata l’area di gestione che include i territori in cui è stato richiesto l’intervento;

-          nelle aree non vocate, gli operatori sono indicati dal responsabile di distretto con un criterio di rotazione tra le squadre delle aree di gestione confinanti con l’area non vocata, anche in funzione della loro disponibilità e della vicinanza alla zona di intervento;

-          nelle aree a divieto di caccia, di competenza dell’A.T.C. e per le Z.R.V. l’individuazione degli operatori è effettuata con i medesimi criteri delle aree non vocate, di comune accordo tra il responsabile del distretto venatorio e il Comitato di Gestione dell’istituto faunistico.

 

Per gli interventi in girata gli operatori saranno scelti solo fra gli abilitati a questa forma di intervento.

 

Nelle aree di sua competenza la Provincia individua i coadiutori da affiancare al proprio personale di vigilanza, secondo i criteri di cui ai comma 3, 4 e 5 del presente articolo.

 


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