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Art. 13
Scelta degli operatori
Il responsabile del distretto di gestione
individua per conto degli A.T.C.
anche gli operatori che realizzeranno l’intervento in veste
di coadiutori degli addetti alla vigilanza. Nelle A.F.V. e
A.A.V. la scelta del personale avviene anche in
collaborazione con il concessionario.
Per gli
interventi all’aspetto gli operatori saranno individuati
all’interno dell’albo degli abilitati a questa forma di
prelievo, privilegiando coloro che hanno effettuato
l’opzione “agli ungulati”, ai sensi dell’art. 28, comma 3,
lettera d) della L.R. 3/1994.
Per gli
interventi in braccata gli operatori sono forniti dalle
squadra di caccia al cinghiale secondo i criteri seguenti:
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nelle aree vocate - di massima - interviene
la squadra di caccia a cui è assegnata l’area di gestione
che include i territori in cui è stato richiesto
l’intervento;
-
nelle aree non vocate, gli operatori sono
indicati dal responsabile di distretto con un criterio di
rotazione tra le squadre delle aree di gestione confinanti
con l’area non vocata, anche in funzione della loro
disponibilità e della vicinanza alla zona di intervento;
-
nelle aree a divieto di caccia,
di competenza dell’A.T.C. e per le
Z.R.V. l’individuazione degli operatori è effettuata
con i medesimi criteri delle aree non vocate, di comune
accordo tra il responsabile del distretto venatorio e il
Comitato di Gestione dell’istituto faunistico.
Per gli
interventi in girata gli operatori saranno scelti solo fra
gli abilitati a questa forma di intervento.
Nelle aree di sua competenza la Provincia individua i
coadiutori da affiancare al proprio personale di vigilanza,
secondo i criteri di cui ai comma 3, 4 e 5 del presente
articolo.
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