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Art. 14
Provvedimenti di
autorizzazione
Gli interventi di
contenimento rientranti nella forma del controllo diretto,
sono autorizzati dalla Polizia Provinciale.
Per le aree di loro competenza, gli A.T.C. trasmettono via
fax al comando della Polizia Provinciale la richiesta, con
indicazione della data e della località dell’intervento. La
medesima li
autorizza e ne trasmette copia sempre via fax, alla
segreteria degli A.T.C.
In ciascuna richiesta di
provvedimento sono indicati data, ubicazione dell’area di
intervento, gli operatori addetti alla direzione e
realizzazione del medesimo, e quelli che partecipano in
veste di coadiutori, la destinazione dei capi abbattuti. La
tecnica di controllo viene individuata dall’addetto alla
vigilanza responsabile dell’intervento, tra quelle indicate
all’art. 6.
Copia del
Provvedimento di autorizzazione
viene poi consegnata all’addetto alla vigilanza,
responsabile della direzione e realizzazione dell’intervento
di controllo, integrata dall’apposita modulistica indicata
in allegato al presente regolamento. Questa è costituita da:
a)
scheda di
adesione dei partecipanti;
b)
scheda di
verifica e registrazione dei capi abbattuti;
c)
modulo per la
consegna degli stessi agli aventi diritto;
d)
scheda
individuale per ciascun operatore su cui indicare se ha o
meno esploso dei colpi ed, in caso affermativo, il numero di
questi.
La redazione dei moduli di
cui alle lettere a), b), c) è a cura dell’addetto alla
vigilanza, responsabile della direzione e realizzazione
dell’intervento, il quale le compilerà in funzione
dell’esito dei risultati dell’intervento stesso.
La scheda di
cui alla lettera d) dovrà essere sempre compilata dagli
operatori negli interventi da appostamento, mentre per
quelli in girata e in braccata, sarà compilata solo nel caso
previsto al successivo art. 19, comma 6, del presente
regolamento.
Tutte le schede compilate
dovranno essere restituite insieme al Provvedimento di
autorizzazione al Comando di Polizia
Provinciale entro 15 giorni dalla
realizzazione dell’intervento.
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