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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Index

Art. 16

 

Funzioni della Polizia Provinciale

 

La Polizia Provinciale esercita le attività di supervisione, coordinamento e vigilanza negli interventi di controllo e - quando opportuno - potrà in casi eccezionali occupar-si anche della direzione e realizzazione dell’intervento stesso.

 

Le attività suddette prevedono l’esercizio delle seguenti funzioni:

 

1.       predispone ogni anno l’elenco delle aree di divieto di cui all’art. 5, comma 6, nelle quali il contenimento numerico del cinghiale viene attuato dalla sola Provincia.

2.       eventuale sopralluogo di accertamento, a seguito della richiesta di intervento, per valutare l’entità e la natura dei danni e stabilire le misure di intervento;

3.       scelta della tecnica di controllo in accordo con il responsabile del distretto di gestione e predisposizione del provvedimento di autorizzazione di cui al precedente art. 12;

4.       vigilanza durante le operazioni di controllo, con particolare riferimento al rispetto delle modalità di intervento, al comportamento tenuto dagli operatori ed alle misure di sicurezza adottate;

5.       compiti di cui ai punti 1-9 del successivo art. 17, nei casi in cui la Polizia Provinciale effettui anche la direzione e realizzazione dell’intervento;

6.       attivazione e controllo degli impianti di cattura e soppressione dei capi catturati;

7.       raccolta, archiviazione ed analisi dei risultati degli interventi di controllo.


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