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Art. 16
Funzioni della Polizia
Provinciale
La Polizia Provinciale esercita le attività
di supervisione, coordinamento e vigilanza
negli interventi di
controllo e - quando opportuno - potrà in casi eccezionali
occupar-si anche della direzione e realizzazione
dell’intervento stesso.
Le attività suddette prevedono l’esercizio
delle seguenti funzioni:
1.
predispone ogni anno l’elenco delle aree di
divieto di cui all’art. 5, comma 6, nelle quali il
contenimento numerico del cinghiale viene attuato dalla sola
Provincia.
2.
eventuale sopralluogo di accertamento, a
seguito della richiesta di intervento, per valutare l’entità
e la natura dei danni e stabilire le misure di intervento;
3.
scelta della tecnica di controllo in accordo
con il responsabile del distretto di gestione e
predisposizione del provvedimento di autorizzazione di cui
al precedente art. 12;
4.
vigilanza durante le operazioni di controllo,
con particolare riferimento al rispetto delle modalità di
intervento, al comportamento tenuto dagli operatori ed alle
misure di sicurezza adottate;
5.
compiti di cui ai punti 1-9 del successivo
art. 17, nei casi in cui la Polizia Provinciale effettui
anche la direzione e realizzazione dell’intervento;
6.
attivazione e controllo degli impianti di
cattura e soppressione dei capi catturati;
7.
raccolta, archiviazione ed analisi dei
risultati degli interventi di controllo. |