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Art. 18
Funzioni degli altri
addetti alla vigilanza
Agli agenti di cui all’art. 51 della L.R.3/1994
è affidata dall’A.T.C. la
direzione e la responsabilità nella realizzazione di ciascun
intervento. Ad essi in particolare spettano i seguenti
compiti:
1.
redigere
l’elenco dei partecipanti e verifica del possesso della
relativa abilitazione di cui all’art. 37, L.R. 3/1994, per
quella specifica tecnica di intervento;
2.
controllo della
validità della licenza di porto d’armi per uso di caccia,
della polizza di assicurazione per la responsabilità civile
contro terzi e dell’avvenuto pagamento delle tasse di
concessione governativa e regionale;
3.
concordare le
modalità di collocazione delle poste e dei canai, nel caso
degli interventi in girata e in braccata e dei singoli
operatori per gli interventi da appostamento con le figure
di cui al punto 4 del successivo art. 17, incaricate delle
suddette operazioni;
4.
individuare gli
operatori incaricati di collocare le tabelle di segnalazione
di cui all’art. 18, comma 1, punto 4;
5.
verificare la
disposizione degli operatori ed il rispetto delle condizioni
di sicurezza;
6.
controllare
l’avvenuta collocazione delle tabelle di segnalazione
dell’intervento, di cui all’art. 18, comma 1, punto 4, da
parte dei coadiutori incaricati, ove necessario;
7.
seguire lo
svolgimento degli interventi e controllare il comportamento
tenuto dai singoli cacciatori;
8.
verifica dei
capi abbattuti ed apposizione del contrassegno numerato in
modo conforme a quanto stabilito dall'art. 19, comma 2 del
Regolamento Provinciale per la gestione faunistico-venatoria
del cinghiale;
9.
assegnazione
dei capi abbattuti secondo le modalità indicate nel
provvedimento di autorizzazione dell’intervento.
Gli agenti cui viene affidata la
responsabilità degli interventi saranno prioritariamente le
guardie venatorie volontarie, tuttavia potranno essere
autorizzati dalla Provincia, anche su indicazione degli
A.T.C., altri agenti previsti dal suddetto art. 51, L.R.
3/1994, disponibili ad offrire la loro collaborazione in
modo volontario, al di fuori del loro orario di lavoro e dei
loro compiti istituzionali.
In tale caso sarà sufficiente che questi
soggetti siano in possesso di un nulla osta rilasciato dal
loro Ente, Corpo o Arma di appartenenza, che consenta loro
di utilizzare la propria qualifica per i compiti legati alla
direzione e realizzazione degli interventi di contenimento.
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