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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Index

 

Art. 18

 

Funzioni degli altri addetti alla vigilanza

 

Agli agenti di cui all’art. 51 della L.R.3/1994 è affidata dall’A.T.C. la direzione e la responsabilità nella realizzazione di ciascun intervento. Ad essi in particolare spettano i seguenti compiti:

 

1.       redigere l’elenco dei  partecipanti e verifica del possesso della relativa abilitazione di cui all’art. 37, L.R. 3/1994, per quella specifica tecnica di intervento;

 

2.       controllo della validità della licenza di porto d’armi per uso di caccia, della polizza di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi e dell’avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa e regionale;

 

3.       concordare le modalità di collocazione delle poste e dei canai, nel caso degli interventi in girata e in braccata e dei singoli operatori per gli interventi da appostamento con le figure di cui al punto 4 del successivo art. 17, incaricate delle suddette operazioni;

 

4.       individuare gli operatori incaricati di collocare le tabelle di segnalazione di cui all’art. 18, comma 1, punto 4;

 

5.       verificare la disposizione degli operatori ed il rispetto delle condizioni di sicurezza;

 

6.       controllare l’avvenuta collocazione delle tabelle di segnalazione dell’intervento, di cui all’art. 18, comma 1, punto 4, da parte dei coadiutori incaricati, ove necessario;

 

7.       seguire lo svolgimento degli interventi e controllare il comportamento tenuto dai singoli cacciatori;

 

8.       verifica dei capi abbattuti ed apposizione del contrassegno numerato in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 19, comma 2 del Regolamento Provinciale per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale;

 

9.       assegnazione dei capi abbattuti secondo le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione dell’intervento.

 

Gli agenti cui viene affidata la responsabilità degli interventi saranno prioritariamente le guardie venatorie volontarie, tuttavia potranno essere autorizzati dalla Provincia, anche su indicazione degli A.T.C., altri agenti previsti dal suddetto art. 51, L.R. 3/1994, disponibili ad offrire la loro collaborazione in modo volontario, al di fuori del loro orario di lavoro e dei loro compiti istituzionali.

 

In tale caso sarà sufficiente che questi soggetti siano in possesso di un nulla osta rilasciato dal loro Ente, Corpo o Arma di appartenenza, che consenta loro di utilizzare la propria qualifica per i compiti legati alla direzione e realizzazione degli interventi di contenimento.

 


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