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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Index

 

Art. 19

 

Funzioni dei cacciatori che intervengono in veste di coadiutori

 

I proprietari e/o conduttori dei fondi in possesso di licenza di caccia e i cacciatori abilitati al controllo del cinghiale collaborano alla realizzazione dell’intervento di controllo con gli operatori di cui agli artt. 14, 15 e 16, mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

 

1.       forniscono le generalità e la documentazione richiesta alla guardia a cui è affidata la responsabilità e la direzione dell’intervento;

 

2.       firmano la scheda di adesione dei partecipanti, dichiarando di conoscere ed accettare integralmente le disposizioni contenute nel presente regolamento;

 

3.       concordano con la guardia le modalità di realizzazione dell’intervento, con partico-lare riferimento alla sua localizzazione territoriale ed alla conseguente colloca-zione degli operatori;

 

4.       dispongono i cartelli per segnalare l’intervento lungo le vie di accesso alla zona in cui viene realizzato. La segnalazione dell’intervento è obbligatoria per tutte le tecniche di abbattimento e le tabelle di avviso dovranno contenere scritte e simbologia adeguate a far comprendere con immediatezza la natura dell’intervento.

 

5.       dispongono i singoli operatori sul territorio nel rispetto delle modalità concordate, su incarico dell’agente che dirige l’intervento. Questa mansione deve essere svolta esclusivamente da parte di figure individuate appositamente dal suddetto agente, tra i cacciatori partecipanti all’intervento ed indicate nella scheda di adesione dei partecipanti. L’accettazione dell’incarico da parte di queste è comprovata mediante apposizione della loro firma sulla scheda medesima;

 

6.       in caso di incidente avvenuto nel corso di interventi in girata o in braccata, che abbia come conseguenza il ferimento di partecipanti all’intervento o di persone estranee a questo, gli operatori compilano - al termine dell’intervento - la scheda individuale di cui all’art. 14, comma 2, lettera “d” e la riconsegnano al responsabile dell’intervento.

 

Le figure incaricate della disposizione degli operatori avranno inoltre il compito di impartire ad ognuno di essi le disposizioni, preventivamente concordate con l’agente responsabile dell’intervento, in merito al comportamento da tenere ed in particolare le regole da seguire al momento dello sparo.

 

Fa carico agli operatori partecipanti all’intervento il rispetto tassativo delle più rigorose norme di sicurezza nell’uso delle armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dovere di tutelare l’incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare - per qualunque motivo - in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate, liberando pertanto gli A.T.C. e la Provincia da ogni responsabilità correlata a tale libera e volontaria partecipazione.

 


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