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Art. 21
Interventi di controllo
straordinario
La Giunta può autorizzare il Presidente della
Provincia ad adottare misure eccezionali per il controllo
del cinghiale su tutto il territorio, o su parte di esso,
per fare fronte a situazioni di tangibile pericolosità per
le attività antropiche e per la pubblica incolumità.
Tali misure vengono adottate mediante Decreto
del Presidente della Provincia e con procedura indipendente
dalle disposizioni del presente regolamento e consistono in
interventi a carattere straordinario, di cui all’articolo 9,
comma 1, lettera “b” del presente regolamento, per i quali,
le modalità di attuazione, gli operatori, i tempi e la
localizzazione nel territorio, sono indicate, di volta in
volta, nei singoli provvedimenti autorizzativi.
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