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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Index

 

Art. 21

 

Interventi di controllo straordinario

 

 

La Giunta può autorizzare il Presidente della Provincia ad adottare misure eccezionali per il controllo del cinghiale su tutto il territorio, o su parte di esso, per fare fronte a situazioni di tangibile pericolosità per le attività antropiche e per la pubblica incolumità.

 

Tali misure vengono adottate mediante Decreto del Presidente della Provincia e con procedura indipendente dalle disposizioni del presente regolamento e consistono in interventi a carattere straordinario, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera “b” del presente regolamento, per i quali, le modalità di attuazione, gli operatori, i tempi e la localizzazione nel territorio, sono indicate, di volta in volta, nei singoli provvedimenti autorizzativi.

 


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