Indirizzi di posta elettronica

Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Index

Art. 24

 

Sanzioni accessorie

 

Oltre alle sanzioni di cui all’articolo precedente le violazioni alle normative in materia di caccia ed armi, comportano anche l’applicazione delle seguenti sanzioni accessorie:

 

a)      sospensione individuale dell’abilitazione agli interventi di controllo al cinghiale per un periodo compreso tra 1 e 3 anni, nel caso in cui un operatore commetta violazioni alla legge sulla caccia che comportino le sanzioni amministrative di cui all’art. 58, comma 1, lettere a), d), e), f), g), o) della L.R. 3/1994, compiute successivamente al conseguimento dell’abilitazione stessa;

 

b)      revoca individuale dell’abilitazione nel caso in cui un operatore riporti denuncia per le violazioni di cui all’art. 30 della L. 157/1992, ed agli articolo 3 e 4 della L. 110/1975, compiute successivamente al conseguimento dell’abilitazione stessa;

 

b)      revoca collettiva dell’abilitazione alla intera squadra, nel caso in cui un operatore abbatta esemplari di cervo, daino, capriolo o muflone o specie particolarmente protette di cui all’art. 2, comma 1, della L. 157/1992, durante l’esercizio dell’attività venatoria, o nel corso degli interventi di controllo, con le tecniche della girata e della braccata.

 

La sospensione o la cancellazione dei cacciatori ed eventualmente della squadra dal registro provinciale viene disposta dalla Provincia, dandone comunicazione ai diretti interessati, tramite lettera raccomandata.


 Indirizzi di posta elettronica