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Art. 24
Sanzioni accessorie
Oltre alle sanzioni di cui all’articolo
precedente le violazioni alle normative in materia di caccia
ed armi, comportano anche l’applicazione delle seguenti
sanzioni accessorie:
a)
sospensione individuale
dell’abilitazione agli interventi di
controllo al cinghiale per un periodo compreso tra 1 e 3
anni, nel caso in cui un operatore commetta violazioni alla
legge sulla caccia che comportino le sanzioni amministrative
di cui all’art. 58, comma 1, lettere a), d), e), f), g), o)
della L.R. 3/1994, compiute
successivamente al conseguimento dell’abilitazione stessa;
b)
revoca individuale
dell’abilitazione nel caso in cui un operatore riporti
denuncia per le violazioni
di cui all’art. 30 della L. 157/1992, ed agli articolo 3 e 4
della L. 110/1975, compiute successivamente al conseguimento
dell’abilitazione stessa;
b)
revoca collettiva
dell’abilitazione alla intera squadra, nel caso in cui un
operatore abbatta esemplari di cervo, daino, capriolo o
muflone o
specie particolarmente protette di cui
all’art. 2, comma 1, della L. 157/1992, durante l’esercizio
dell’attività venatoria, o nel corso degli interventi di
controllo, con le tecniche della girata e della braccata.
La sospensione o la cancellazione dei
cacciatori ed eventualmente della squadra dal registro
provinciale viene disposta dalla Provincia, dandone
comunicazione ai diretti interessati, tramite lettera
raccomandata. |