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Art. 25
Provvedimenti a carico
dei coadiutori
Oltre a quanto disposto dagli articoli
precedenti, è automaticamente stabilita la cessazione
temporanea della possibilità di partecipare agli interventi
di controllo, nei casi in cui gli addetti alla vigilanza,
alla direzione ed al coordinamento dell’intervento accertino
i comportamenti commessi a titolo collettivo e/o
individuale, di seguito elencati:
1)
Non può partecipare agli interventi di
controllo per un periodo da 3 a 6 mesi l’operatore che nel
corso di un intervento di controllo abbia commesso le
seguenti infrazioni:
a) mancata
collocazione delle tabelle di segnalazione dell’intervento;
b) disposizione
degli operatori sul territorio in modo difforme da quella
concordata con l’addetto alla vigilanza che coordina e
dirige l’intervento;
c) mancata
compilazione della scheda individuale di cui all’art. 14,
comma 2, lettera e) soprattutto per quanto riguarda il
numero di colpi esplosi;
d) mancato
uso del cappello o del giubbotto ad alta visibilità;
2) Non può partecipare agli interventi di
controllo per un periodo da 6 a 12 mesi l’operatore che nel
corso di un intervento di controllo abbia commesso le
seguenti infrazioni:
a) mancata
disponibilità, per tre volte consecutive, a partecipare agli
inter-venti di controllo;
b) rinuncia
intenzionale ad abbattere una parte dei capi giunti a
tiro,nonostante vi fossero le condizioni idonee per
consentirne l’abbattimento.
Nel caso in cui tali violazioni siano accertate a carico di
uno o più cacciatori, appartenenti ad una squadra o
all’elenco dei collaboratori degli abilitati in girata, il
medesimo provvedimento sia applica all’intera squadra o a
tutti i cacciatori inclusi nell’elenco dell’abilitato in
girata, compreso quest’ultimo.
3) Non può partecipare agli interventi di controllo per un
periodo da 1 a 2 anni l’operatore che nel corso di un
intervento di controllo abbia commesso le seguenti
infrazioni, mettendo così a rischio la pubblica incolumità e
la sicurezza dei cittadini:
a) esplosione di colpi verso un bersaglio senza la sicurezza
che - in caso di colpo a vuoto - vi sia dietro di esso una
superficie schermante che impedisca al proiettile di
proseguire oltre la sua traiettoria;
b) esplosione di colpi verso un bersaglio, senza la certezza
che, nello spazio interessato dalla traiettoria del
proiettile, non vi siano altri operatori, o persone in
genere, che possano venire colpiti in caso di colpo a vuoto;
c) esplosione di colpi in aria o in altre direzioni per
richiamare i cani o per stimolarli alla caccia, che non
siano sparati con munizioni a salve;
d) esplosione di colpi in maniera accidentale, avvenuta
durante la fase preparatoria dell’intervento, nel corso
della sua realizzazione e al termine di questo, durante il
ritiro degli operatori.
4) Non può partecipare agli interventi di controllo per un
periodo da 3 a 6 mesi la squadra che si sia rifiutata di
collaborare con gli agricoltori per la messa in opera delle
recinzioni elettriche.
5) Non può partecipare agli interventi di controllo per un
periodo da 6 a 12 mesi la squadra che si rende responsabile
delle seguenti infrazioni:
a) mancata disponibilità per tre volte consecutive a
partecipare agli interventi di controllo; b) rinuncia
intenzionale da parte di uno o più operatori ad abbattere
una parte dei capi giunti a tiro, nonostante vi fossero le
condizioni idonee per consentirne l’abbattimento.
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