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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Index

 

Art. 25

 

Provvedimenti a carico dei coadiutori

 

Oltre a quanto disposto dagli articoli precedenti, è automaticamente stabilita la cessazione temporanea della possibilità di partecipare agli interventi di controllo, nei casi in cui gli addetti alla vigilanza, alla direzione ed al coordinamento dell’intervento accertino i comportamenti commessi a titolo collettivo e/o individuale, di seguito elencati:

 

1)      Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 3 a 6 mesi l’operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni:

 

a)    mancata collocazione delle tabelle di segnalazione dell’intervento;

b)    disposizione degli operatori sul territorio in modo difforme da quella concordata con l’addetto alla vigilanza che coordina e dirige l’intervento;

c)    mancata compilazione della scheda individuale di cui all’art. 14, comma 2, lettera e) soprattutto per quanto riguarda il numero di colpi esplosi;

d)    mancato uso del cappello o del giubbotto ad alta visibilità;

 

2)  Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 6 a 12 mesi l’operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni:

 

a)    mancata disponibilità, per tre volte consecutive, a partecipare agli inter-venti di controllo;

b)    rinuncia intenzionale ad abbattere una parte dei capi giunti a tiro,nonostante vi fossero le condizioni idonee per consentirne l’abbattimento.

 

Nel caso in cui tali violazioni siano accertate a carico di uno o più cacciatori, appartenenti ad una squadra o all’elenco dei collaboratori degli abilitati in girata, il medesimo provvedimento sia applica all’intera squadra o a tutti i cacciatori inclusi nell’elenco dell’abilitato in girata, compreso quest’ultimo.

 

3) Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 1 a 2 anni l’operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni, mettendo così a rischio la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini:

 

a) esplosione di colpi verso un bersaglio senza la sicurezza che - in caso di colpo a vuoto - vi sia dietro di esso una superficie schermante che impedisca al proiettile di proseguire oltre la sua traiettoria;

b) esplosione di colpi verso un bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altri operatori, o persone in genere, che possano venire colpiti in caso di colpo a vuoto;

c) esplosione di colpi in aria o in altre direzioni per richiamare i cani o per stimolarli alla caccia, che non siano sparati con munizioni a salve;

d) esplosione di colpi in maniera accidentale, avvenuta durante la fase preparatoria dell’intervento, nel corso della sua realizzazione e al termine di questo, durante il ritiro degli operatori.

 

4) Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 3 a 6 mesi la squadra che si sia rifiutata di collaborare con gli agricoltori per la messa in opera delle recinzioni elettriche.

 

5) Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 6 a 12 mesi la squadra che si rende responsabile delle seguenti infrazioni:

 

a) mancata disponibilità per tre volte consecutive a partecipare agli interventi di controllo; b) rinuncia intenzionale da parte di uno o più operatori ad abbattere una parte dei capi giunti a tiro, nonostante vi fossero le condizioni idonee per consentirne l’abbattimento.

 


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