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Art. 27
Norma finale
Per quanto non espressamente
previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni
del Testo Unico sui Regolamenti Regionali approvato con
D.P.G.R. 25.02.2004, n° 13/R) e di quello provinciale per la
gestione faunistico-venatoria del cinghiale.
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