Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002

     
   
 

Paolo Uccello (1397-1475), "La battaglia di S. Romano" (part.)

 
 

Regolamenti Regionali n 000034 del 07/08/2002 (Boll. n 25 del 14/08/2002, parte Prima , SEZIONE I )

 

Testo unico dei Regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

 

Visto l'Art.121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'Art.1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

 

Visto l'Art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'Art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

 

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 888 del 5 agosto 2002 concernente "Testo unico dei Regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3", acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all`art.26, comma 3, della LR 17 marzo 2000 n. 26, nonche` dei Dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

 

 

EMANA

 

il seguente Regolamento:

 

 

Sommario (click sulle voci d'interesse)

 

TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI REGIONALI IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA 

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3

 

TITOLO I:

  

Abilitazione all'esercizio venatorio

 

Art. 1 - Commissione esaminatrice.

 

Art. 2 - Sessioni di esame.

 

Art. 3 - Esame di abilitazione.

 

Art. 4 - Onere finanziario.

 

TITOLO II: GESTIONE E ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)

CAPO I:

  

Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

 

Art. 5 - Definizione dell`Ambito territoriale di caccia - ATC.

  

Art. 6 - Comitato di gestione dell'ATC.

  

Art. 7 - Composizione del Comitato di gestione dell`ATC.

 

Art. 8 - Funzionamento del Comitato di gestione dell'ATC.

 

Art. 9 - Competenze del Comitato di gestione dell'ATC.

 

Art. 10 - Modalita` di svolgimento delle competenze del Comitato di gestione dell'ATC.

 

Art. 11 - Progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale.

 

Art. 12 - Procedure per le forniture e i servizi nell'ATC.

 

Art. 13 - Gestione finanziaria dell'ATC.

 

Art. 14 - Rendicontazione del Comitato di gestione dell'ATC alla Provincia.

 

Art. 15 - Sindaco revisore dell'ATC.

 

Art. 16 - Commissione tecnica regionale.

 

CAPO II:

  

Accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)

  

Art. 17 - Indice di densità venatoria.

 

Art. 18 - ATC di residenza venatoria e modalità di iscrizione.

 

Art. 19 - Criteri di ammissione all'ATC di residenza venatoria.

 

Art. 20 - Secondo ATC e modalità di iscrizione.

 

Art. 21 - Criteri di ammissione al secondo ATC.

 

Art. 22 - Iscrizione ad un ATC diverso da quello dell'anno precedente.

 

Art. 23 - Cacciatori provenienti da altre Regioni.

 

Art. 24 - Ridefinizione degli ATC.

 

Art. 25 - ATC saturi.

 

Art. 26 - Caccia in mobilità dei cacciatori toscani.

 

Art. 27 - Determinazione dei parametri di ammissione alla caccia in mobilità alla selvaggina migratoria e alle specie stanziali.

 

Art. 28 - Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi in via esclusiva.

 

Art. 29 - Mobilità dei cacciatori non residenti in Toscana.

 

Art. 30 - Sistema di prenotazione regionale.

 

TITOLO III: ALLEVAMENTO E DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA

CAPO II:

  

Detenzione e allevamento di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali. Detenzione ed utilizzazione dei richiami vivi.

 

Art. 35 - Detenzione di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali.

  

Art. 36 - Istituzione di allevamento di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali.

  

Art. 37 - Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali.

  

Art. 38 - Utilizzo delle specie allevate negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali.

  

Art. 39 - Istituzione di allevamenti di uccelli canori.

  

Art. 40 - Disciplina degli allevamenti di uccelli canori.

  

Art. 41 - Utilizzo degli uccelli allevati negli allevamenti di uccelli canori.

  

Art. 42 - Istituzione di allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi.

  

Art. 43 - Modalità di trasporto, di utilizzo e di detenzione degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere.

  

Art. 44 - Detenzione di uccelli da richiamo.

 


TITOLO IV:

  

Cattura di uccelli a scopo di richiamo.

 

Art. 45 - Impianti per la cattura dei richiami vivi.

  

Art. 46 - Posizione degli impianti.

  

Art. 47 - Tipologia degli impianti di cattura.

  

Art. 48 - Convenzioni per la gestione degli impianti di cattura ed esame di idoneità del personale addetto.

  

Art. 49 - Protocolli di gestione.

 

Art. 50 - Personale addetto alla gestione degli impianti di cattura.

 

Art. 51 - Modalità di gestione degli impianti di cattura.

 

Art. 52 - Contingente catturabile a fini di richiamo.

 

Art. 53 - Cessione degli uccelli catturati a fini di richiamo.

 

Art. 54 - Comodato e cessione dei richiami di cattura.

 

Art. 55 - Relazione della Provincia sulla gestione degli impianti di cattura.

 

Art. 56 - Rimborso delle spese di gestione degli impianti di cattura ai titolari delle convenzioni.

 

Art. 57 - Vigilanza sull'attività negli impianti di cattura.

   

TITOLO V:

  

Appostamenti

 

Art. 58 - Appostamenti fissi.

 

Art. 59 - Appostamenti temporanei.

  

Art. 60 - Zone di impianto degli appostamenti.

  

Art. 61 - Distanze dagli appostamenti fissi "alla minuta selvaggina".

  

Art. 62 - Distanze dagli appostamenti fissi per colombacci con richiami vivi.

  

Art. 63 - Distanze dagli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.

  

Art. 64 - Distanze dagli appostamenti fissi senza richiami vivi.

  

Art. 65 - Distanze dagli appostamenti temporanei.

  

Art. 66 - Norme generali sulle distanze degli appostamenti.

  

Art. 67 - Distanze degli appostamenti da istituti faunistici.

   

Art. 68 - Autorizzazione per gli appostamenti fissi.

   

Art. 69 - Autorizzazione per gli appostamenti fissi alla "minuta selvaggina".

 

Art. 70 - Autorizzazione per appostamenti fissi ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri con richiami vivi.

 

Art. 71 - Autorizzazione per appostamenti fissi senza richiami vivi.

 

Art. 72 - Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi.

 

Art. 73 - Richiesta di nuove autorizzazioni e di nuove collocazioni.

 

Art. 74 - Revoca dell'autorizzazione per l'appostamento.

 

Art. 75 - Dismissione di appostamento fisso.

 

Art. 76 - Distanze per la caccia vagante e il recupero dei capi feriti.

 

Art. 77 - Accesso all'interno degli appostamenti fissi.

 

Art. 78 - Uso di richiami negli appostamenti.

 

Art. 79 - Catasto degli appostamenti fissi.

 

Art. 80 - Tassa di concessione regionale.

   

TITOLO VI: GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA E MODALITA` DI PRELIEVO DEGLI UNGULATI

 

CAPO II:

  

Caccia al cinghiale e prelievo selettivo degli altri ungulati.

 

 

Art. 88 - Requisiti per l'esercizio della caccia agli ungulati.

 

Art. 89 - Recupero dei capi feriti.

 

Art. 90 - Controlli sui capi abbattuti.

 

Art. 91 - Caccia di selezione a cervidi e bovidi.

 

Art. 92 - Caccia al cinghiale.

 

Art. 93 - Gestione del territorio non vocato alla presenza del cinghiale.

 

Art. 94 - Commissione regionale.

 


 

TITOLO V:

  

Norme finali.

 

Art. 95 - Abrogazioni.

 

Art. 96 - Regolamento non inserito nel testo unico che rimane in vigore.


 

Il presente Regolamento e` pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. 

 

 

Firenze, 7 agosto 2002 Tito Barbini

 

(incaricato con DPGR n.181 del 23.07.2002)

 


 

   
   
     
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