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IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto
l'Art.121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato
dall'Art.1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto
l'Art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'Art. 9
della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista
la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11
febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
Vista
la deliberazione della Giunta regionale n. 888 del 5 agosto 2002
concernente "Testo unico dei Regolamenti regionali in materia
di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale
12 gennaio 1994, n. 3", acquisiti i pareri del Comitato Tecnico
della Programmazione di cui all`art.26, comma 3, della LR 17 marzo
2000 n. 26, nonche` dei Dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3,
della medesima legge regionale n. 26;
EMANA
il
seguente Regolamento:
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