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1.
Le Province nominano, ai sensi dell'articolo 29 della legge
regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11
febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"),
la Commissione per il rilascio del certificato di abilitazione
all'esercizio venatorio.
2.
La Commissione ha sede presso il capoluogo della Provincia e
rimane in carica per quattro anni.
3.
I componenti la Commissione, fatta eccezione per il
Presidente, possono essere riconfermati una sola volta.
4.
In caso di impossibilità a partecipare alla Commissione, il
membro titolare deve dare tempestiva comunicazione al
segretario, in modo da consentirne la sostituzione.
5.
In caso di assenza ingiustificata i membri della Commissione
decadono e vengono sostituiti.
6.
In caso di dimissioni o di decadenza di un membro della
Commissione, la Provincia provvede entro trenta giorni alla
nomina di un nuovo commissario.
7.
Ai componenti la Commissione è corrisposto un gettone di
presenza pari a 55 euro per ogni seduta.
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