Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 1 - Commissione esaminatrice                                                  

 

1. Le Province nominano, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), la Commissione per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.

 

2. La Commissione ha sede presso il capoluogo della Provincia e rimane in carica per quattro anni.

 

3. I componenti la Commissione, fatta eccezione per il Presidente, possono essere riconfermati una sola volta.

 

4. In caso di impossibilità a partecipare alla Commissione, il membro titolare deve dare tempestiva comunicazione al segretario, in modo da consentirne la sostituzione.

 

5. In caso di assenza ingiustificata i membri della Commissione decadono e vengono sostituiti.

 

6. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro della Commissione, la Provincia provvede entro trenta giorni alla nomina di un nuovo commissario.

 

7. Ai componenti la Commissione è corrisposto un gettone di presenza pari a 55 euro per ogni seduta.

  

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 1 - Commissione esaminatrice                                                 

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