|
1.
La domanda di ammissione all'esame di abilitazione è
indirizzata al Presidente della Provincia competente.
2.
Possono essere ammessi all'esame i residenti anagrafici e le
persone domiciliate nella provincia.
3.
I candidati non riconosciuti idonei alla prova scritta, o che
non hanno superato la prova orale per la seconda volta
consecutiva, possono accedere ad una nuova sessione d'esame
non prima che siano decorsi tre mesi. In tal caso il candidato
deve presentare una nuova domanda di ammissione.
4.
La prova scritta ed il colloquio individuale vertono sulle
materie di cui all'articolo 29, comma 7 della LR3/1994 e
riguardano le nozioni contenute nel testo approvato dalla
competente struttura della Giunta regionale, fornito
gratuitamente ai candidati dalla Provincia al momento della
presentazione della domanda di ammissione.
5.
La prova scritta verte su venticinque quesiti individuati tra
quelli approvati dalla competente struttura della Giunta
regionale, suddivisi per materia nel modo seguente: sei di
legislazione venatoria, cinque di zoologia applicata alla
caccia con particolare riferimento alla conservazione e
gestione della fauna selvatica, quattro di armi e munizioni da
caccia, quattro di tutela della natura, tre di norme di pronto
soccorso, tre di caccia al cinghiale.
6.
Il numero massimo di errori consentiti per l'ammissione del
candidato alla prova orale è tre.
7.
La prova orale, da tenersi in forma pubblica, comporta la
valutazione complessiva dell`idoneità del candidato da parte
del Presidente e della Commissione, valutata nell'insieme
delle materie con particolare riferimento agli aspetti
faunistico-venatori e alla sicurezza.
8.
L'esame può essere sostenuto solo dopo il compimento del
diciottesimo anno di età.
9.
L'esame abilita anche alla caccia al cinghiale in battuta ai
sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera b).
|