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1.
In ogni comprensorio di cui all'articolo 8, comma 3 della LR
3/1994, l'Ambito territoriale di caccia (ATC) rappresenta la
porzione di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla
presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui
all'articolo 8, comma 3 della LR 3/1994, e non è soggetta ad
altra destinazione.
2.
Uno stesso ATC può appartenere a comprensori contigui di
Province diverse. In tal caso il piano faunistico-venatorio
regionale, nell'individuazione dell'ATC, assegna alla
Provincia maggiormente interessata territorialmente la
competenza della gestione.
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