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1.
Il Comitato di gestione dell'ATC nomina al suo interno un
Presidente, un Vice-presidente ed un segretario.
2.
Il Presidente convoca e presiede il Comitato, provvede alla
redazione dell'ordine del giorno delle sedute e al suo invio
agli altri membri, convoca l'assemblea di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera l) e cura l'attuazione dei provvedimenti
adottati.
3.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue
funzioni sono esercitate dal Vice-presidente.
4.
In caso di impossibilità della nomina di tutti i componenti,
il Comitato s'intende validamente insediato con la nomina di
almeno sei membri.
5.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della
maggioranza dei membri insediati.
6.
Le decisioni del Comitato sono valide quando hanno conseguito
il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7.
Il Comitato può stabilire che il membro che non partecipa,
senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive sia
dichiarato decaduto. Il membro decaduto è sostituito, sempre
che il numero dei membri rimasti in carica sia pari o
superiore a sei, con le procedure di cui all'articolo 7.
8.
Il membro dimissionario o cessato dalle funzioni, sempre che
il numero dei membri rimasti in carica sia pari o superiore a
sei, è sostituito con le procedure di cui all'articolo 7.
9.
Gli atti predisposti dal Comitato, nonché i verbali delle
riunioni, sono consultabili, su motivata richiesta, da
chiunque vi abbia interesse.
10.
La documentazione di cui al comma 9, con riferimento a ciascun
anno di gestione, è inviata dal Comitato alla Provincia
contestualmente alla presentazione del rendiconto di cui all'articolo
14.
11.
In caso di impossibilità di funzionamento del Comitato, il
Presidente ne dà comunicazione alla Provincia per i
provvedimenti conseguenti.
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