Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 9 - Competenze del Comitato di gestione dell'ATC              

 

1. Il Comitato di gestione dell'ATC ha, in particolare, le seguenti competenze: 

 

a) decide, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;

 

b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitats;

 

c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all'articolo 23 della LR 3/1994;

 

d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui al titolo VI;

 

e) predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici ed eroga gli incentivi stessi per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, al ripristino di zone umide e fossati, alla differenziazione delle colture, all'impianto di siepi, cespugli e alberature, all'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché all'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

 

f) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico-venatorio provinciale e può avanzare richieste di modificazioni o integrazioni al piano stesso;

 

g) determina ed eroga i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi;

 

h) organizza forme di collaborazione dei cacciatori iscritti per il raggiungimento delle finalità programmate; tali forme di collaborazione, se organizzate per progetti definiti, possono essere compensative, secondo quanto stabilito dal progetto, fino al 70 per cento della quota di iscrizione all'ATC;

 

i) propone alla Provincia la istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio. In tali zone è sempre consentita la caccia agli ungulati con il metodo della caccia di selezione o da appostamento;

 

j) destina, fino al raggiungimento delle densità ottimali di selvaggina riprodotta allo stato naturale, almeno il 30 per cento delle quote di iscrizione all'ATC ad operazioni di ripopolamento o reintroduzione di galliformi e lagomorfi. Tali operazioni devono essere conformi alle indicazioni tecniche fornite dalla competente struttura della Giunta regionale;

 

k) disciplina l'utilizzazione degli appostamenti fissi senza richiami vivi di cui all'articolo 71 sulla base delle richieste di utilizzazione presentate dai cacciatori iscritti all'ATC. Le spese per la realizzazione e gestione di questi appostamenti sono suddivise fra gli utilizzatori;

 

l) riunisce in assemblea, almeno una volta all'anno, al termine della stagione venatoria, i cacciatori iscritti, i proprietari e conduttori dei fondi inclusi nell'ATC e gli ambientalisti residenti nel comprensorio ed appartenenti ad associazioni o comitati riconosciuti per la valutazione dell'andamento della gestione.

  

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 9 - Competenze del Comitato di gestione dell'ATC              

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