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1.
Il Comitato di gestione dell'ATC ha, in particolare, le
seguenti competenze:
a)
decide, nel rispetto di quanto disposto dal presente
regolamento, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori
richiedenti;
b)
predispone programmi di intervento, anche mediante progetti
finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza
faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti,
documentando anche cartograficamente gli interventi di
miglioramento degli habitats;
c)
determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il
numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni
ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per
forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione
del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC,
sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con
specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle
aree di cui all'articolo 23 della LR 3/1994;
d)
svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria
degli ungulati di cui al titolo VI;
e)
predispone il programma di attribuzione di incentivi economici
ai proprietari o conduttori di fondi rustici ed eroga gli
incentivi stessi per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione
della fauna selvatica, al ripristino di zone umide e fossati,
alla differenziazione delle colture, all'impianto di siepi,
cespugli e alberature, all'adozione di tecniche colturali e
attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché
all'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento
e alla salvaguardia della fauna selvatica;
f)
esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano
faunistico-venatorio provinciale e può avanzare richieste di
modificazioni o integrazioni al piano stesso;
g)
determina ed eroga i contributi per il risarcimento dei danni
arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio
dell'attività venatoria, nonché i contributi per interventi
tesi alla prevenzione dei danni stessi;
h)
organizza forme di collaborazione dei cacciatori iscritti per
il raggiungimento delle finalità programmate; tali forme di
collaborazione, se organizzate per progetti definiti, possono
essere compensative, secondo quanto stabilito dal progetto,
fino al 70 per cento della quota di iscrizione all'ATC;
i)
propone alla Provincia la istituzione e la regolamentazione di
zone di rispetto venatorio. In tali zone è sempre consentita
la caccia agli ungulati con il metodo della caccia di
selezione o da appostamento;
j)
destina, fino al raggiungimento delle densità ottimali di
selvaggina riprodotta allo stato naturale, almeno il 30 per
cento delle quote di iscrizione all'ATC ad operazioni di
ripopolamento o reintroduzione di galliformi e lagomorfi. Tali
operazioni devono essere conformi alle indicazioni tecniche
fornite dalla competente struttura della Giunta regionale;
k)
disciplina l'utilizzazione degli appostamenti fissi senza
richiami vivi di cui all'articolo 71 sulla base delle
richieste di utilizzazione presentate dai cacciatori iscritti
all'ATC. Le spese per la realizzazione e gestione di questi
appostamenti sono suddivise fra gli utilizzatori;
l)
riunisce in assemblea, almeno una volta all'anno, al termine
della stagione venatoria, i cacciatori iscritti, i proprietari
e conduttori dei fondi inclusi nell'ATC e gli ambientalisti
residenti nel comprensorio ed appartenenti ad associazioni o
comitati riconosciuti per la valutazione dell'andamento della
gestione.
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