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1.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9 il
Comitato di gestione dell'ATC può:
a)
stipulare convenzioni con l'Agenzia regionale per lo sviluppo
e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), con la
Provincia di cui fa parte e con tecnici faunistici in possesso
di apposita qualificazione rilasciata da istituti
universitari, enti pubblici e Istituto nazionale della fauna
selvatica (INFS), al fine di acquisire le competenze tecnico-
scientifiche necessarie allo svolgimento dei propri compiti;
b)
dotarsi di personale amministrativo in numero non superiore a
due unità in caso di impossibilità di avvalersi di personale
provinciale.
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