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1.
Il Comitato di gestione dell'ATC redige, sulla base dello
schema approvato dalla competente struttura della Giunta
regionale, il bilancio e il rendiconto dell'ATC tenendo conto
delle disposizioni di cui all'articolo 14.
2.
L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
3.
Le entrate dell'ATC sono classificate nelle seguenti
categorie:
a)
quote versate dai cacciatori iscritti all'ATC;
b)
finanziamento della Provincia quale contributo per le spese di
funzionamento, in proporzione al numero dei cacciatori
iscritti;
c)
finanziamento della Provincia per i progetti approvati e
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma
annuale di gestione provinciale;
d)
finanziamento della Provincia quale contributo per il
risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla
fauna selvatica e dall'esercizio venatorio;
e)
finanziamento della Provincia per i contributi a favore dei
proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'ATC per la
realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientali.
4.
Le spese per il funzionamento dell'ATC sono classificate ed
hanno separata imputazione a seconda che riguardino le
seguenti categorie:
a)
spese per prestazioni professionali;
b)
spese per il funzionamento organizzativo inerenti la sede;
c)
spese di gestione, quali quelle per l'acquisizione e l'utilizzazione
di strumenti e mezzi tecnici;
d)
spese per i componenti il Comitato, quali i gettoni di
presenza, entro i limiti prefissati dalla Provincia, e i
rimborsi per le spese connesse all'adempimento delle funzioni.
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