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1.
Per ogni ATC è nominato dalla Provincia un sindaco revisore
dei conti scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia,
i cui compiti e doveri sono quelli definiti dall'articolo 2403
del codice civile.
2.
Il sindaco revisore resta in carica per un triennio e può
essere revocato in caso di assenza a più di due sedute di
verifica consecutive.
3.
Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile al
revisore dei conti a carico dell'ATC deve essere compreso tra
250 euro e 1.600 euro.
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