Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 16 - Commissione tecnica regionale                              

 

1. Al fine di garantire la piena funzionalità dei Comitati di gestione degli ATC è istituita la Commissione tecnica regionale composta dai Presidenti degli ATC, da un funzionario per ciascuna Provincia e da un funzionario della Regione, competenti in materia di tutela della fauna omeoterma e di attività venatoria, designati dalle rispettive Amministrazioni e nominati dalla Giunta regionale.

 

2. Il funzionario della Regione presiede la Commissione.

 

3. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente, che ne redige l'ordine del giorno.

 

4. La Commissione può essere riunita anche su richiesta di una Provincia o da almeno tre Presidenti di ATC.

 

5. Ai lavori della Commissione possono partecipare i rappresentanti regionali designati dalle organizzazioni e dalle associazioni rappresentate nei Comitati di gestione.

 

6. La Commissione ha il compito di: 

 

a) verificare lo stato di attuazione delle disposizioni del titolo II;

 

b) definire, su richiesta, modalità operative idonee a superare eventuali problemi tecnici ed individuare misure idonee a garantire l'uniforme e positivo svolgimento dei compiti dei Comitati di gestione.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 16 - Commissione tecnica regionale                              

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