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1.
Al fine di garantire la piena funzionalità dei Comitati di
gestione degli ATC è istituita la Commissione tecnica
regionale composta dai Presidenti degli ATC, da un funzionario
per ciascuna Provincia e da un funzionario della Regione,
competenti in materia di tutela della fauna omeoterma e di
attività venatoria, designati dalle rispettive
Amministrazioni e nominati dalla Giunta regionale.
2.
Il funzionario della Regione presiede la Commissione.
3.
La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno su
convocazione del Presidente, che ne redige l'ordine del
giorno.
4.
La Commissione può essere riunita anche su richiesta di una
Provincia o da almeno tre Presidenti di ATC.
5.
Ai lavori della Commissione possono partecipare i
rappresentanti regionali designati dalle organizzazioni e
dalle associazioni rappresentate nei Comitati di gestione.
6.
La Commissione ha il compito di:
a)
verificare lo stato di attuazione delle disposizioni del
titolo II;
b)
definire, su richiesta, modalità operative idonee a superare
eventuali problemi tecnici ed individuare misure idonee a
garantire l'uniforme e positivo svolgimento dei compiti dei
Comitati di gestione.
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