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1.
Il rapporto cacciatore/superficie agro-silvo-pastorale del
comprensorio espressa in ettari è fissato in 1/13, tenuto
conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie.
2.
Per il territorio dell'Elba l'indice di densità di cui al
comma 1 è riferito alla sola superficie destinata alla
caccia.
3.
In ogni ATC è garantito, tenuto conto delle norme del
presente regolamento, l'accesso ad un numero di cacciatori
determinato sulla base dell'indice di densità di cui al comma
1.
4.
Il Comitato di gestione dell'ATC può ammettere, ai sensi dell'articolo
13, commi 2 e 3 della LR 3/1994, un numero di cacciatori
superiore a quello risultante dall'applicazione dell'indice di
densità di cui al comma 1, purché siano accertate, mediante
stime, modificazioni positive delle popolazioni animali
selvatiche. Il Comitato dà comunicazione alla Provincia e
alla Giunta regionale di tali decisioni.
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