Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 18 - ATC di residenza venatoria e modalità di iscrizione     

 

1. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ambito territoriale di caccia denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di residenza venatoria.

 

2. I cacciatori residenti nel Comune di Firenze hanno diritto all'iscrizione in un ATC tra quelli presenti nella Provincia di Firenze.

 

3. La prima iscrizione all'ATC di residenza venatoria avviene su domanda del cacciatore all'ATC prescelto ed è convalidata con il pagamento della relativa quota.

 

4. Ogni anno, salvo quanto previsto all'articolo 22, l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria è confermata con il pagamento della quota di iscrizione, che deve essere effettuata entro il 15 maggio.

 

5. La caccia anticipata alla selvaggina migratoria, prevista dall'articolo 30, comma 6 della LR3/1994, può essere esercitata esclusivamente nell'ATC di residenza venatoria.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 18 - ATC di residenza venatoria e modalità di iscrizione     

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