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1.
Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ambito territoriale
di caccia denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di
residenza venatoria.
2.
I cacciatori residenti nel Comune di Firenze hanno diritto all'iscrizione
in un ATC tra quelli presenti nella Provincia di Firenze.
3.
La prima iscrizione all'ATC di residenza venatoria avviene su
domanda del cacciatore all'ATC prescelto ed è convalidata con
il pagamento della relativa quota.
4.
Ogni anno, salvo quanto previsto all'articolo 22, l'iscrizione
all'ATC di residenza venatoria è confermata con il pagamento
della quota di iscrizione, che deve essere effettuata entro il
15 maggio.
5.
La caccia anticipata alla selvaggina migratoria, prevista dall'articolo
30, comma 6 della LR3/1994, può essere esercitata
esclusivamente nell'ATC di residenza venatoria.
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