|
1.
All'ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche
in deroga all'indice di densità di cui all'articolo 17, comma
1:
a)
i cacciatori che hanno la residenza anagrafica in uno dei
Comuni del comprensorio;
b)
i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e
aventi superficie non inferiore a 3 ettari. In questi casi
alla domanda deve essere allegata la certificazione registrata
attestante il titolo di godimento e l'estensione del fondo.
Non costituiscono titoli idonei gli atti di comodato a titolo
gratuito e i contratti di affitto rilasciati a più
richiedenti, se non corrispondenti ad un numero di ettari pari
ad almeno tre per ciascuno dei contraenti;
c)
i cacciatori residenti nel Comune di Firenze nell'ATC della
Provincia prescelto.
2.
Nel caso in cui le richieste di iscrizione all'ATC superino il
numero dei cacciatori ammissibili in base all'indice di densità
di cui all'articolo 17, comma 1, il Comitato di gestione
redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti
requisiti, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico
punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:
a)
residenza nei Comuni toscani ad alta densità venatoria,
individuati sulla base di una densità abitativa pari o
superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati
e con un rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e numero
di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 ettari per
cacciatore (punti 5);
b)
residenza nella Provincia in cui è ricompreso l'ATC (punti
5);
c)
residenza in Comuni toscani confinanti con il comprensorio nei
quali è ricompreso l'ATC (punti 5);
d)
nascita in un Comune ricadente nel comprensorio nel quale è
ricompreso l'ATC (punti 1);
e)
sede lavorativa in un Comune ricadente nel comprensorio nel
quale è ricompreso l'ATC (punti 5);
f)
data di presentazione della domanda (punti 1).
|