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1.
Ogni cacciatore può chiedere l'iscrizione ad un altro ATC
diverso da quello di residenza venatoria, denominato secondo
ATC.
2.
L'iscrizione al secondo ATC comporta la rinuncia alla
fruizione della mobilità di cui all'articolo 26.
3.
La prima iscrizione al secondo ATC avviene su domanda del
cacciatore all'ATC prescelto ed è convalidata con il
pagamento della relativa quota.
4.
Ogni anno l'iscrizione al secondo ATC è confermata con il
pagamento della quota di iscrizione, che deve essere
effettuata entro il 15 maggio.
5.
Anche l'iscrizione al secondo ATC deve essere riportata sul
tesserino venatorio di cui all'articolo 28, comma 9 della l.r
3/1994.
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