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1.
L'iscrizione al secondo ATC è accordata dal Comitato di
gestione, subordinatamente all'accoglimento delle richieste di
iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell'indice
di densità di cui all'articolo 17, comma 1, ed avviene con le
stesse modalità e criteri previsti per l'iscrizione all'ATC
di residenza venatoria, ove compatibili.
2.
Nel secondo ATC, nel caso lo stesso risulti saturo al termine
della stagione venatoria precedente secondo l'indice di densità
di cui dall'articolo 17, comma 1, i cacciatori che intendono
praticare la caccia al cinghiale in battuta o la caccia di
selezione agli ungulati effettuano tali forme di caccia in via
esclusiva. I soggetti ammessi a tali forme esclusive di caccia
non agiscono sull'indice di densità di cui all'articolo 17,
comma 1 ed hanno una riduzione del 50 per cento della quota di
iscrizione all'ATC.
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