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1.
Ogni anno, nel periodo compreso tra il 1 e il 31 marzo, i
cacciatori possono richiedere l'iscrizione ad un ATC diverso
da quello dell'anno precedente.
2.
L'iscrizione all'ATC prescelto è accordata dal Comitato di
gestione, nel rispetto dell'indice di cui all'articolo 17,
comma 1, ed avviene con le stesse modalità e criteri previsti
per l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria, ove
compatibili, dando priorità alle domande di residenza
venatoria.
3.
I cacciatori non accolti ai sensi del comma 2 si intendono
riassegnati all'ATC di provenienza, ovvero sono legittimati,
entro il 1 maggio, a richiedere l'iscrizione in altro ATC non
saturo. In tal caso l'iscrizione all'ATC prescelto è
accordata dal Comitato entro il 10 maggio.
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