Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 23 - Cacciatori provenienti da altre Regioni                      

 

1. I cacciatori provenienti da altre Regioni possono chiedere l'iscrizione ad un solo ATC della Toscana.

 

2. A partire dalla stagione venatoria 2003-2004, i cacciatori di cui al comma 1 per ottenere la residenza venatoria in un ATC della Toscana devono rinunciare all'iscrizione a tutti gli ATC della Regione di residenza anagrafica e vengono accolti fino al raggiungimento dell'8 per cento dei cacciatori ammissibili secondo l'indice di densità di cui all'articolo 17, comma 1.

 

3. In ogni ATC il numero complessivo di cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di cui all'articolo 17, comma 1, tenuto conto degli accordi tra la Regione Toscana e le altre Regioni, è aumentato fino al 4 per cento, riservando tale quota a cacciatori non residenti in Toscana che richiedono l'iscrizione come ulteriore ATC.

 

4. Il Comitato di gestione dell'ATC può aumentare la percentuale di cui al comma 3 di un ulteriore 2 per cento da utilizzare negli accordi diretti con ATC di altre Regioni.

 

5. Il Comitato di gestione può derogare alla percentuale di cui al comma 3 per i cacciatori che intendono esercitare in via esclusiva la caccia al cinghiale in battuta.

 

6. Le domande di iscrizione dei cacciatori provenienti da altre Regioni sono presentate a mezzo lettera raccomandata al Comitato di gestione dell'ATC prescelto nel periodo compreso tra il 1 e il 30 aprile. Il Comitato decide in merito all'iscrizione in base ai seguenti criteri, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:

 

a) nascita in un Comune ricadente nel comprensorio in cui è ricompreso l'ATC (punti 4);

 

b) sede lavorativa in un Comune ricadente nel comprensorio in cui è ricompreso l'ATC (punti 5);

 

c) residenza in Comune confinante con l'ATC (punti 3);

 

d) diritto di proprietà, anche del coniuge e di parenti fino al secondo grado, su immobili di civile abitazione (punti 3).

 

7. L'iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria consente anche la caccia in mobilità di cui all'articolo 29.

 

8. I cacciatori residenti nella Repubblica di San Marino, sulla base dei rapporti di reciprocità derivanti dalla Convenzione italo- sanmarinese in materia di caccia, nonché i cacciatori residenti negli Stati dell'Unione europea sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre Regioni italiane.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 23 - Cacciatori provenienti da altre Regioni                      

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