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1.
I cacciatori provenienti da altre Regioni possono chiedere l'iscrizione
ad un solo ATC della Toscana.
2.
A partire dalla stagione venatoria 2003-2004, i cacciatori di
cui al comma 1 per ottenere la residenza venatoria in un ATC
della Toscana devono rinunciare all'iscrizione a tutti gli ATC
della Regione di residenza anagrafica e vengono accolti fino
al raggiungimento dell'8 per cento dei cacciatori ammissibili
secondo l'indice di densità di cui all'articolo 17, comma 1.
3.
In ogni ATC il numero complessivo di cacciatori ammissibili
sulla base dell'indice di cui all'articolo 17, comma 1, tenuto
conto degli accordi tra la Regione Toscana e le altre Regioni,
è aumentato fino al 4 per cento, riservando tale quota a
cacciatori non residenti in Toscana che richiedono l'iscrizione
come ulteriore ATC.
4.
Il Comitato di gestione dell'ATC può aumentare la percentuale
di cui al comma 3 di un ulteriore 2 per cento da utilizzare
negli accordi diretti con ATC di altre Regioni.
5.
Il Comitato di gestione può derogare alla percentuale di cui
al comma 3 per i cacciatori che intendono esercitare in via
esclusiva la caccia al cinghiale in battuta.
6.
Le domande di iscrizione dei cacciatori provenienti da altre
Regioni sono presentate a mezzo lettera raccomandata al
Comitato di gestione dell'ATC prescelto nel periodo compreso
tra il 1 e il 30 aprile. Il Comitato decide in merito all'iscrizione
in base ai seguenti criteri, per ciascuno dei quali è
attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in
caso di parità:
a)
nascita in un Comune ricadente nel comprensorio in cui è
ricompreso l'ATC (punti 4);
b)
sede lavorativa in un Comune ricadente nel comprensorio in cui
è ricompreso l'ATC (punti 5);
c)
residenza in Comune confinante con l'ATC (punti 3);
d)
diritto di proprietà, anche del coniuge e di parenti fino al
secondo grado, su immobili di civile abitazione (punti 3).
7.
L'iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria
consente anche la caccia in mobilità di cui all'articolo 29.
8.
I cacciatori residenti nella Repubblica di San Marino, sulla
base dei rapporti di reciprocità derivanti dalla Convenzione
italo- sanmarinese in materia di caccia, nonché i cacciatori
residenti negli Stati dell'Unione europea sono equiparati ai
cacciatori provenienti da altre Regioni italiane.
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