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1.
Le Province, al fine di una più efficace programmazione e
gestione del territorio, provvedono entro i termini fissati
dall'articolo 9, comma 8 della LR 3/1994, a trasmettere alla
Regione le riperimetrazioni dei comprensori ritenute
opportune.
2.
Nei casi in cui la ridefinizione dei comprensori comporti un
aumento del numero degli ATC, i cacciatori già iscritti all'ATC
originario hanno diritto all'iscrizione ad uno degli ATC
derivati per suddivisione, e conservano la facoltà di caccia
sull'intero territorio dell'ATC originario per la durata della
stagione venatoria in corso o successiva.
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