Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 25 - ATC saturi                                                                         

 

1. In presenza di comprensori confinanti, i Comitati di gestione degli ATC sul cui territorio la densità degli iscritti risulti superiore all'indice di densità di cui all'articolo 17, comma 1, possono attuare con i Comitati degli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all'interscambio dei cacciatori.

 

2. Le forme di gestione concordata di cui al comma 1 non possono superare, per ogni cacciatore, le venticinque giornate annue, comprensive di eventuali giorni di apertura anticipata.

 

3. Le forme di gestione concordata di cui al comma 1 devono prevedere le eventuali quote aggiuntive a carico dei cacciatori che usufruiscono dell'interscambio, nonché le modalità di utilizzazione delle quote stesse.

 

4. Negli ATC saturi il Comitato di gestione può accogliere ulteriori cacciatori toscani fino ad un massimo del 2 per cento dei cacciatori ammissibili.

 

5. L'ammissione ai sensi del comma 4 ha validità per una sola stagione venatoria e ogni anno può essere ripresentata domanda di ammissione.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 25 - ATC saturi                                                                         

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