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1.
In presenza di comprensori confinanti, i Comitati di gestione
degli ATC sul cui territorio la densità degli iscritti
risulti superiore all'indice di densità di cui all'articolo
17, comma 1, possono attuare con i Comitati degli ATC contigui
forme di gestione concordata finalizzata anche all'interscambio
dei cacciatori.
2.
Le forme di gestione concordata di cui al comma 1 non possono
superare, per ogni cacciatore, le venticinque giornate annue,
comprensive di eventuali giorni di apertura anticipata.
3.
Le forme di gestione concordata di cui al comma 1 devono
prevedere le eventuali quote aggiuntive a carico dei
cacciatori che usufruiscono dell'interscambio, nonché le
modalità di utilizzazione delle quote stesse.
4.
Negli ATC saturi il Comitato di gestione può accogliere
ulteriori cacciatori toscani fino ad un massimo del 2 per
cento dei cacciatori ammissibili.
5.
L'ammissione ai sensi del comma 4 ha validità per una sola
stagione venatoria e ogni anno può essere ripresentata
domanda di ammissione.
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