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1.
A partire dal 1 ottobre di ogni anno i cacciatori possono
esercitare la caccia in un ATC diverso da quello di residenza
venatoria utilizzando il sistema regionale di prenotazione di
cui all'articolo 30, con le seguenti possibilità:
a)
venti giornate di caccia alla selvaggina migratoria e alle
specie ungulate per tutti i cacciatori;
b)
cinque giornate di caccia alla selvaggina stanziale non di
specie ungulate, previo pagamento di una quota annuale di 26
euro per tutti i cacciatori;
c)
cinque giornate di caccia alla selvaggina stanziale non di
specie ungulate per i cacciatori residenti in Province in cui
il rapporto cacciatore/territorio risulti inferiore all'indice
di densità di cui all'articolo 17, comma 1, previo pagamento
di una ulteriore quota di 26 euro.
2.
In deroga al principio di rinuncia alla fruizione della
mobilità di cui all'articolo 20, comma 2, i cacciatori
iscritti al secondo ATC e residenti in Province in cui il
rapporto cacciatore territorio risulti inferiore all'indice di
densità di cui all'articolo 17, comma 1, possono usufruire
per la sola caccia alla selvaggina migratoria e alle specie
ungulate di dieci giornate di caccia in un ATC diverso da
quello di residenza e dal secondo ATC, utilizzando il sistema
regionale di prenotazione di cui all'articolo 30.
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