Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 26 - Caccia in mobilità dei cacciatori toscani                    

 

1. A partire dal 1 ottobre di ogni anno i cacciatori possono esercitare la caccia in un ATC diverso da quello di residenza venatoria utilizzando il sistema regionale di prenotazione di cui all'articolo 30, con le seguenti possibilità:

 

a) venti giornate di caccia alla selvaggina migratoria e alle specie ungulate per tutti i cacciatori;

 

b) cinque giornate di caccia alla selvaggina stanziale non di specie ungulate, previo pagamento di una quota annuale di 26 euro per tutti i cacciatori;

 

c) cinque giornate di caccia alla selvaggina stanziale non di specie ungulate per i cacciatori residenti in Province in cui il rapporto cacciatore/territorio risulti inferiore all'indice di densità di cui all'articolo 17, comma 1, previo pagamento di una ulteriore quota di 26 euro.

 

2. In deroga al principio di rinuncia alla fruizione della mobilità di cui all'articolo 20, comma 2, i cacciatori iscritti al secondo ATC e residenti in Province in cui il rapporto cacciatore territorio risulti inferiore all'indice di densità di cui all'articolo 17, comma 1, possono usufruire per la sola caccia alla selvaggina migratoria e alle specie ungulate di dieci giornate di caccia in un ATC diverso da quello di residenza e dal secondo ATC, utilizzando il sistema regionale di prenotazione di cui all'articolo 30.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 26 - Caccia in mobilità dei cacciatori toscani                    

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