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1.
Per la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria, a
ciascun ATC può accedere giornalmente un numero di cacciatori
pari alla differenza tra il numero di cacciatori ammissibili
sulla base dell'indice di densità di cui all'articolo 17,
comma 1 ed il totale risultante dalla somma dei cacciatori
iscritti come ATC di residenza venatoria e come secondo ATC. E'
comunque giornalmente garantita la caccia in mobilità ad un
numero di cacciatori pari al 5 per cento del numero dei
cacciatori ammissibili in base all'indice di densità di cui
all'articolo 17, comma 1.
2.
Le prenotazioni per le forme di caccia alle specie ungulate
non agiscono sul parametro di cui al comma 1.
3.
Per la caccia in mobilità alle specie stanziali, a ciascun
ATC può accedere giornalmente un numero di cacciatori pari
allo 0,5 per cento degli aventi diritto all'accesso all'ATC.
4.
Il Comitato di gestione dell'ATC può aumentare la percentuale
di cui al comma 3 fino al 3 per cento.
5.
Negli ATC non saturi la percentuale minima dello 0,5 per cento
è aumentata della differenza fra il numero di cacciatori
ammissibili e i cacciatori iscritti all'ATC.
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