Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 27 - Determinazione dei parametri di ammissione alla caccia in mobilità alla selvaggina migratoria e alle specie stanziali                                                                 

 

1. Per la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria, a ciascun ATC può accedere giornalmente un numero di cacciatori pari alla differenza tra il numero di cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densità di cui all'articolo 17, comma 1 ed il totale risultante dalla somma dei cacciatori iscritti come ATC di residenza venatoria e come secondo ATC. E' comunque giornalmente garantita la caccia in mobilità ad un numero di cacciatori pari al 5 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in base all'indice di densità di cui all'articolo 17, comma 1.

 

2. Le prenotazioni per le forme di caccia alle specie ungulate non agiscono sul parametro di cui al comma 1.

 

3. Per la caccia in mobilità alle specie stanziali, a ciascun ATC può accedere giornalmente un numero di cacciatori pari allo 0,5 per cento degli aventi diritto all'accesso all'ATC.

 

4. Il Comitato di gestione dell'ATC può aumentare la percentuale di cui al comma 3 fino al 3 per cento.

 

5. Negli ATC non saturi la percentuale minima dello 0,5 per cento è aumentata della differenza fra il numero di cacciatori ammissibili e i cacciatori iscritti all'ATC.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 27 - Determinazione dei parametri di ammissione alla caccia in mobilità alla selvaggina migratoria e alle specie stanziali                                                                 

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