|
1.
I cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento
fisso con richiami vivi in via esclusiva possono esercitare
tale attività in un ATC diverso da quello di residenza
venatoria, senza utilizzare il sistema regionale di
prenotazione di cui all'articolo 30, a partire dal primo
giorno utile di caccia.
2.
I cacciatori di cui al comma 1 non agiscono sull'indice di
densità di cui all'articolo 17, comma 1 e hanno una riduzione
del 50 per cento della quota di partecipazione fissata dai
Comitati di gestione ai sensi dell'articolo 13, comma 8 della
LR 3/1994.
3.
I cacciatori di cui al comma 1 possono svolgere dieci giornate
di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento
temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1 ottobre
utilizzando il sistema di prenotazione di cui all'articolo 30.
|