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1. A
partire dal 1 ottobre di ogni anno è consentito ai cacciatori
non residenti in Toscana, con il sistema regionale di
prenotazione di cui all'articolo 30 e tenuto conto degli
accordi fra la Regione Toscana e le altre Regioni, in
particolare con quelle confinanti, l'accesso giornaliero per
la caccia alla migratoria da appostamento, o per la caccia
agli ungulati, secondo le norme di cui al titolo VI.
2.
Il numero massimo giornaliero dei cacciatori ammissibili non
può essere superiore al 5 per cento del numero complessivo
dei cacciatori ammissibili in ogni ATC in base all'indice di
densità di cui all'articolo 17, comma 1.
3.
La Giunta regionale, nell'ambito degli accordi di cui al comma
1 ed a condizione che questi garantiscano analoghi trattamenti
per i cacciatori toscani, fissa annualmente le quantità, le
modalità di accesso, le forme di caccia e le quote di
partecipazione.
4.
I cacciatori non residenti in Toscana presentano alla
competente struttura della Giunta regionale, a mezzo lettera
raccomandata, nel periodo compreso tra il 1 al 31 maggio,
richiesta di attribuzione del codice personale per l'accesso
al sistema regionale di prenotazione di cui all'articolo
30. I codici personali assegnati sono validi anche per le
stagioni venatorie successive.
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