Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 29 - Mobilità dei cacciatori non residenti in Toscana          

 

1. A partire dal 1 ottobre di ogni anno è consentito ai cacciatori non residenti in Toscana, con il sistema regionale di prenotazione di cui all'articolo 30 e tenuto conto degli accordi fra la Regione Toscana e le altre Regioni, in particolare con quelle confinanti, l'accesso giornaliero per la caccia alla migratoria da appostamento, o per la caccia agli ungulati, secondo le norme di cui al titolo VI.

 

2. Il numero massimo giornaliero dei cacciatori ammissibili non può essere superiore al 5 per cento del numero complessivo dei cacciatori ammissibili in ogni ATC in base all'indice di densità di cui all'articolo 17, comma 1.

 

3. La Giunta regionale, nell'ambito degli accordi di cui al comma 1 ed a condizione che questi garantiscano analoghi trattamenti per i cacciatori toscani, fissa annualmente le quantità, le modalità di accesso, le forme di caccia e le quote di partecipazione.

 

4. I cacciatori non residenti in Toscana presentano alla competente struttura della Giunta regionale, a mezzo lettera raccomandata, nel periodo compreso tra il 1 al 31 maggio, richiesta di attribuzione del codice personale per l'accesso al sistema regionale di prenotazione di cui all'articolo 30. I codici personali assegnati sono validi anche per le stagioni venatorie successive.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 29 - Mobilità dei cacciatori non residenti in Toscana          

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