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1.
L'istituzione di un allevamento di fauna selvatica per fini di
ripopolamento è soggetta ad autorizzazione della Provincia.
2.
Il titolare di un'impresa agricola istituisce l'allevamento di
cui al comma 1 previa comunicazione alla Provincia.
3.
Alla domanda di autorizzazione o alla comunicazione deve
essere allegato il piano produttivo indicante la
localizzazione dell'allevamento, la quantità delle specie
allevate, le strutture di dotazione e le tecniche di
allevamento.
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