Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 31 - Istituzione degli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento.                                                                               

 

1. L'istituzione di un allevamento di fauna selvatica per fini di ripopolamento è soggetta ad autorizzazione della Provincia.

 

2. Il titolare di un'impresa agricola istituisce l'allevamento di cui al comma 1 previa comunicazione alla Provincia.

 

3. Alla domanda di autorizzazione o alla comunicazione deve essere allegato il piano produttivo indicante la localizzazione dell'allevamento, la quantità delle specie allevate, le strutture di dotazione e le tecniche di allevamento.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 31 - Istituzione degli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento.                                                                               

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