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1.
Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento
sono destinati alla produzione di specie tipiche nazionali per
uso venatorio.
2.
Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento
sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali,
secondo le modalità dell'articolo 26 della LR 3/1994, con
tabelle che recano la scritta "Allevamento di fauna
selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia".
3.
Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento
che hanno una recinzione inferiore ai 3 ettari possono avere
una fascia di rispetto di 100 metri, nella quale è vietata la
caccia vagante.
4.
Negli allevamenti di fauna selvatica per fini di
ripopolamento:
a)
devono essere utilizzate specifiche strutture ed impianti di
allevamento (incubatrici, parchetti, voliere, ecc.);
b)
deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i
rapporti minimi fissati dall'INFS e di seguito indicati:
1)
per il fagiano: dai trenta ai sessanta giorni 0,5 metri
quadri/capo, oltre i sessanta giorni 1 metro quadro/capo;
2)
per le pernici: dai trenta ai sessanta giorni 0,25 metri
quadri/capo, oltre i sessanta giorni 1 metro quadro/capo;
3)
per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo;
4)
per gli ungulati in recinto: 5.000 metri quadri/capo.
5.
L'allevamento per fini di ripopolamento di tutte le specie
selvatiche è soggetto alle disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia sanitaria.
6.
Il titolare dell'allevamento di fauna selvatica per fini di
ripopolamento deve tenere un apposito registro, vidimato dalla
Provincia, nel quale sono indicati:
a)
il numero di riproduttori e loro origine;
b)
la natalità;
c)
la mortalità;
d)
le cessioni;
e)
gli eventi patologici significativi;
f)
i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.
7.
Per la lepre in recinto i dati di cui al comma 6, lettere b) e
c) possono non essere indicati.
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