Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 33 - Allevamenti di ungulati per fini di ripopolamento       

 

1. Tutti i capi ungulati devono essere marcati con contrassegni numerati inamovibili approvati dalla Provincia e registrati prima della cessione sul registro di cui all'articolo 32, comma 6, sul quale sono riportati gli estremi del modello 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

 

2. Negli allevamenti per fini di ripopolamento di ungulati gli impianti sono localizzati preferibilmente su terreni permeabili, non proclivi al dissesto e sono dotati di recinzioni per evitare la fuoriuscita degli animali.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 33 - Allevamenti di ungulati per fini di ripopolamento       

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