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1. Tutti
i capi ungulati devono essere marcati con contrassegni
numerati inamovibili approvati dalla Provincia e registrati
prima della cessione sul registro di cui all'articolo 32,
comma 6, sul quale sono riportati gli estremi del modello 4
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).
2.
Negli allevamenti per fini di ripopolamento di ungulati gli
impianti sono localizzati preferibilmente su terreni
permeabili, non proclivi al dissesto e sono dotati di
recinzioni per evitare la fuoriuscita degli animali.
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