Art.
34
- Vendita della fauna selvatica degli allevamenti per fini di
ripopolamento
1.
La fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento
è venduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria
rilasciata dall'Azienda Unità sanitaria locale (ASL) di
competenza.
Regolamento
Regionale
n° 000034
del 07/08/2002
Art.
34
- Vendita della fauna selvatica degli allevamenti per fini di
ripopolamento