Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 34 - Vendita della fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento 

 

1. La fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento è venduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria rilasciata dall'Azienda Unità sanitaria locale (ASL) di competenza.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 34 - Vendita della fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento 

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