|
1.
L'istituzione di allevamenti di fauna selvatica autoctona a
fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di
tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione della
Provincia.
2.
Il titolare di un'impresa agricola istituisce l'allevamento di
cui al comma 1 previa comunicazione alla Provincia.
3.
Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione sono
indicati l'elenco delle specie allevate e la sede dell'allevamento.
|