Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 36 - Istituzione di allevamento di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali

 

1. L'istituzione di allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione della Provincia. 

 

2. Il titolare di un'impresa agricola istituisce l'allevamento di cui al comma 1 previa comunicazione alla Provincia.

 

3. Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione sono indicati l'elenco delle specie allevate e la sede dell'allevamento.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 36 - Istituzione di allevamento di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali

Indirizzi di posta elettronica