Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 37 - Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali

 

1. Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali:

 

a) non possono essere detenuti più di sei riproduttori per ogni specie allevata;

 

b) non possono essere allevate specie ungulate.

 

2. Il titolare dell'allevamento deve tenere un apposito registro, vidimato dalla Provincia, nel quale sono indicati la specie, il sesso, la destinazione e l'utilizzazione dei soggetti prodotti e, in caso di cessione, i nominativi dei destinatari.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 37 - Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali

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