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1.
Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini
amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni
locali:
a)
non possono essere detenuti più di sei riproduttori per ogni
specie allevata;
b)
non possono essere allevate specie ungulate.
2.
Il titolare dell'allevamento deve tenere un apposito registro,
vidimato dalla Provincia, nel quale sono indicati la specie,
il sesso, la destinazione e l'utilizzazione dei soggetti
prodotti e, in caso di cessione, i nominativi dei destinatari.
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