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1.
Coloro che intendono esercitare l'attività di allevamento a
scopo ornamentale e amatoriale di uccelli canori appartenenti
a specie selvatiche autoctone devono essere iscritti alla
Federazione ornitocoltori italiani (FOI).
2.
L'istituzione di un allevamento a scopo ornamentale e
amatoriale di uccelli canori appartenenti a specie selvatiche
autoctone è soggetto ad autorizzazione della Provincia.
3.
Il titolare di un'impresa agricola istituisce l'allevamento di
cui al comma 1 previa comunicazione alla Provincia.
4.
Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione sono
indicati le specie allevate, i soggetti destinati alla
riproduzione, la loro provenienza e la sede dell'allevamento.
5.
Il provvedimento di autorizzazione indica il numero di
matricola dell'allevatore. Il numero di matricola corrisponde
al numero del Registro nazionale allevatori (RNA).
6.
Coloro che all'entrata di vigore del presente regolamento
esercitano l'attività di allevamento di uccelli canori di cui
al comma 1 sono tenuti a iscriversi alla FOI entro il 31
dicembre 2002.
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