Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 39 - Istituzione di allevamenti di uccelli canori

 

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli canori appartenenti a specie selvatiche autoctone devono essere iscritti alla Federazione ornitocoltori italiani (FOI).

 

2. L'istituzione di un allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli canori appartenenti a specie selvatiche autoctone è soggetto ad autorizzazione della Provincia.

 

3. Il titolare di un'impresa agricola istituisce l'allevamento di cui al comma 1 previa comunicazione alla Provincia.

 

4. Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione sono indicati le specie allevate, i soggetti destinati alla riproduzione, la loro provenienza e la sede dell'allevamento.

 

5. Il provvedimento di autorizzazione indica il numero di matricola dell'allevatore. Il numero di matricola corrisponde al numero del Registro nazionale allevatori (RNA).

 

6. Coloro che all'entrata di vigore del presente regolamento esercitano l'attività di allevamento di uccelli canori di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi alla FOI entro il 31 dicembre 2002.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 39 - Istituzione di allevamenti di uccelli canori

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