Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 41 - Utilizzo degli uccelli allevati negli allevamenti di uccelli canori

 

1. Oltre che per le finalità specifiche dell'allevamento, i soggetti allevati, se appartenenti alle specie previste dalla normativa vigente, possono essere usati come richiami vivi.

 

2. Alle manifestazioni ornitologiche che si svolgono in Toscana possono partecipare anche espositori provenienti da altre Regioni o dagli Stati dell'Unione europea in possesso di autorizzazioni rilasciate dalle autorità del luogo di provenienza.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 41 - Utilizzo degli uccelli allevati negli allevamenti di uccelli canori

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