Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 42 - Istituzione di allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi

 

1. Gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzarsi come richiami vivi, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia.

 

2. Il titolare di un'impresa agricola istituisce l'allevamento di cui al comma 1 previa comunicazione alla Provincia.

 

3. Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione sono indicati la sede dell'allevamento, l'elenco delle specie allevate, il numero complessivo dei riproduttori e la loro provenienza.

 

4. Il titolare dell'allevamento deve registrare, entro ventiquattro ore, la nascita, la morte e la cessione dei capi su apposito registro vidimato annualmente dalla Provincia. Entro il 31 dicembre di ogni anno il registro deve essere riconsegnato alla Provincia per la vidimazione.

 

5. In caso di vendita dei soggetti allevati, all'acquirente è rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato e vidimato dalla Provincia. Il modulo, compilato in duplice copia (una per l'allevatore e una per l'acquirente), deve riportare la specie, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 42 - Istituzione di allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi

Indirizzi di posta elettronica