|
1.
Gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie
cacciabili, da utilizzarsi come richiami vivi, sono soggetti
ad autorizzazione della Provincia.
2.
Il titolare di un'impresa agricola istituisce l'allevamento di
cui al comma 1 previa comunicazione alla Provincia.
3.
Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione sono
indicati la sede dell'allevamento, l'elenco delle specie
allevate, il numero complessivo dei riproduttori e la loro
provenienza.
4.
Il titolare dell'allevamento deve registrare, entro
ventiquattro ore, la nascita, la morte e la cessione dei capi
su apposito registro vidimato annualmente dalla Provincia.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il registro deve essere
riconsegnato alla Provincia per la vidimazione.
5.
In caso di vendita dei soggetti allevati, all'acquirente è
rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo
numerato e vidimato dalla Provincia. Il modulo, compilato in
duplice copia (una per l'allevatore e una per l'acquirente),
deve riportare la specie, il nominativo dell'acquirente e gli
estremi dell'autorizzazione dell'allevamento.
|