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1.
Il trasporto, l'utilizzo e la detenzione degli uccelli da
richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a
mostre e fiere sono effettuati:
a)
per le specie allodola e per le altre specie di analoghe
dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale
plastico, lunghe 20 centimetri, larghe 15 centimetri, alte 20
centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette
metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;
b)
per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e
per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie
tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli
spigoli arrotondati, lunghe 30 centimetri, larghe 25
centimetri, alte 25 centimetri e aventi il fondo formato anche
da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo
esemplare;
c)
per le specie pavoncella e colombaccio, con ceste o cassette,
aventi il tetto in tela, la dimensione rapportata al numero
dei soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 40
centimetri.
2.
Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e
b) possono essere utilizzate anche ceste o cassette aventi
tetto in tela, la dimensione rapportata al numero di soggetti
trasportati e l'altezza non inferiore a 25 centimetri. Ogni
cesta o cassetta non deve contenere più di dieci soggetti.
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