Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 43 - Modalità di trasporto, di utilizzo e di detenzione degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere

 

1. Il trasporto, l'utilizzo e la detenzione degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere sono effettuati:

 

a) per le specie allodola e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico, lunghe 20 centimetri, larghe 15 centimetri, alte 20 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

 

b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 30 centimetri, larghe 25 centimetri, alte 25 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

 

c) per le specie pavoncella e colombaccio, con ceste o cassette, aventi il tetto in tela, la dimensione rapportata al numero dei soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 40 centimetri.

 

2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b) possono essere utilizzate anche ceste o cassette aventi tetto in tela, la dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 25 centimetri. Ogni cesta o cassetta non deve contenere più di dieci soggetti.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 43 - Modalità di trasporto, di utilizzo e di detenzione degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere

Indirizzi di posta elettronica