Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 45 - Impianti per la cattura dei richiami vivi

 

1. L'attività di cattura di uccelli finalizzata alla costituzione del patrimonio dei richiami vivi è effettuata esclusivamente negli impianti autorizzati dalla Regione.

 

2. L'autorizzazione dell'impianto è rilasciata alla Provincia richiedente previo parere dell'INFS. 

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 45 - Impianti per la cattura dei richiami vivi

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