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1.
Gli impianti di cattura sono collocati preferibilmente in aree
soggette a divieto di caccia.
2.
Gli impianti collocati in zone non vietate alla caccia devono
avere intorno ad essi una zona di protezione con divieto di
caccia di almeno 300 metri. Il divieto deve essere segnalato a
cura delle Province con l'apposizione di tabelle recanti la
scritta: "Provincia di ... - Impianto di cattura -
Divieto di caccia".
3.
In presenza di particolari condizioni ambientali, logistiche e
morfologiche che lo consentono, possono essere accordate
deroghe al divieto di cui al comma 2, da concordare con l'INFS
sulla base di specifiche motivazioni ed idonea documentazione.
In ogni caso la zona di protezione non può essere inferiore
ai 200 metri dall'impianto.
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