Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 46 - Posizione degli impianti

 

1. Gli impianti di cattura sono collocati preferibilmente in aree soggette a divieto di caccia.

 

2. Gli impianti collocati in zone non vietate alla caccia devono avere intorno ad essi una zona di protezione con divieto di caccia di almeno 300 metri. Il divieto deve essere segnalato a cura delle Province con l'apposizione di tabelle recanti la scritta: "Provincia di ... - Impianto di cattura - Divieto di caccia".

 

3. In presenza di particolari condizioni ambientali, logistiche e morfologiche che lo consentono, possono essere accordate deroghe al divieto di cui al comma 2, da concordare con l'INFS sulla base di specifiche motivazioni ed idonea documentazione. In ogni caso la zona di protezione non può essere inferiore ai 200 metri dall'impianto.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 46 - Posizione degli impianti

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