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1.
Le Province per la gestione degli impianti di cattura possono
stipulare apposite convenzioni con i soggetti che abbiano
ottenuto l'idoneità ad esercitare l'attività di cattura dall'INFS.
2.
Le convenzioni sono stipulate sulla base dei protocolli di
gestione di cui all'articolo 49 prioritariamente con i
proprietari degli impianti.
3.
L'esame di idoneità ad esercitare attività di cattura è
effettuato dall'INFS presso la propria sede o presso una sede
individuata dalla Regione o dalla Provincia e concordata con l'Istituto
stesso.
4.
I soggetti interessati a sostenere l'esame di idoneità per la
cattura di uccelli a fini di richiamo presentano una domanda
entro il 31 dicembre alla Provincia in cui intendono operare.
La Provincia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo,
trasmette all'INFS le istanze ricevute per la predisposizione
del calendario degli esami di idoneità.
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