Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 50 - Personale addetto alla gestione degli impianti di cattura

 

1. Il numero minimo di personale addetto al funzionamento di un impianto di cattura è:

 

a) due operatori negli impianti a reti verticali con più di 100 metri lineari di rete e negli impianti a reti orizzontali con più di una coppia di reti, nonché negli impianti misti che usano contemporaneamente reti verticali e orizzontali;

 

b) un operatore negli impianti di dimensioni inferiori a quelle di cui alla lettera a), in quelli in cui la dimensione lineare delle reti verticali in attività viene temporaneamente ridotta a non più di 100 metri e negli impianti a reti orizzontali che limitano in modo temporaneo l'attività ad una sola coppia di reti.

 

2. Ogni operatore può gestire più impianti, purché ciò non avvenga contemporaneamente ma in periodi o giorni diversi.

 

3. Per la gestione degli impianti i titolari di convenzione possono detenere fino a ottanta uccelli, con un massimo di venti uccelli di cattura per specie.

 

4. Per ogni impianto con strutture a reti verticali con più di 100 metri lineari di rete e per quelli a reti orizzontali con più di una coppia di reti, è consentito l'utilizzo di un numero di richiami pari a ottanta unità, con un massimo di venti unità di cattura per specie.

 

5. Per gli impianti di dimensioni inferiori a quelle del comma 4, che possono essere gestiti da un solo operatore, può essere utilizzato un numero massimo di quaranta richiami, con un massimo di venti unità di cattura per specie.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 50 - Personale addetto alla gestione degli impianti di cattura

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