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1.
Il numero minimo di personale addetto al funzionamento di un
impianto di cattura è:
a)
due operatori negli impianti a reti verticali con più di 100
metri lineari di rete e negli impianti a reti orizzontali con
più di una coppia di reti, nonché negli impianti misti che
usano contemporaneamente reti verticali e orizzontali;
b)
un operatore negli impianti di dimensioni inferiori a quelle
di cui alla lettera a), in quelli in cui la dimensione lineare
delle reti verticali in attività viene temporaneamente
ridotta a non più di 100 metri e negli impianti a reti
orizzontali che limitano in modo temporaneo l'attività ad una
sola coppia di reti.
2.
Ogni operatore può gestire più impianti, purché ciò non
avvenga contemporaneamente ma in periodi o giorni diversi.
3.
Per la gestione degli impianti i titolari di convenzione
possono detenere fino a ottanta uccelli, con un massimo di
venti uccelli di cattura per specie.
4.
Per ogni impianto con strutture a reti verticali con più di
100 metri lineari di rete e per quelli a reti orizzontali con
più di una coppia di reti, è consentito l'utilizzo di un
numero di richiami pari a ottanta unità, con un massimo di
venti unità di cattura per specie.
5.
Per gli impianti di dimensioni inferiori a quelle del comma 4,
che possono essere gestiti da un solo operatore, può essere
utilizzato un numero massimo di quaranta richiami, con un
massimo di venti unità di cattura per specie.
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