Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 51 - Modalità di gestione degli impianti di cattura

 

1. Il periodo di attività negli impianti di cattura è compreso tra il 20 settembre e il 30 novembre, ad eccezione della specie cesena, per la quale è consentita la cattura fino al 31 dicembre, e del tordo sassello, la cui cattura è consentita fino al 10 dicembre.

 

2. L'attività di cattura si svolge da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto. Nelle ore notturne le reti devono essere rese inidonee alla cattura.

 

3. Gli operatori addetti all'impianto devono controllare le reti almeno ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse; l'operatore può chiudere le reti qualora le condizioni atmosferiche mettano in pericolo l'incolumità dei soggetti catturati.

 

4. Gli operatori devono tenere nel casello dell'impianto un raccoglitore contenente:

 

a) il registro progressivo giornaliero a schede mobili degli esemplari catturati, ceduti o morti (doc. "1" colore bianco);

 

b) la scheda riepilogo giornaliero a schede mobili (Riepilogo giornaliero degli esemplari catturati) (doc. "2" colore grigio);

 

c) il registro personale cessioni a schede mobili (doc. "3" colore giallo);

 

d) l'eventuale scheda dei richiami (doc. "4" colore verde);

 

e) il modulo di segnalazione di ricattura di uccelli inanellati (doc. "5" colore azzurro).

 

5. Negli appositi registri gli operatori annotano:

 

a) gli uccelli catturati;

 

b) gli uccelli catturati deceduti;

 

c) gli uccelli inanellati ricatturati.

 

6. Nel caso di ricattura di uccelli inanellati per lo studio delle migrazioni l'operatore dell'impianto provvede alla lettura della dicitura riportata sull'anello, riportandola su apposito modulo, che invia all'INFS dandone notizia alla Provincia. Effettuate le rilevazioni i soggetti sono liberati.

 

7. I richiami utilizzati nell'impianto non possono essere accecati, mutilati o legati per le ali. Analoghe prescrizioni valgono per gli zimbelli, il cui uso è consentito a condizione che siano semplicemente imbracati.

 

8. La struttura e la gestione dei locali di stabulazione degli uccelli catturati devono essere idonee ad assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie (ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfestazione periodica, ecc.).

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 51 - Modalità di gestione degli impianti di cattura

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