|
1.
La competente struttura della Giunta regionale, previo parere
dell'INFS e sulla base delle liste di prenotazione per la
cessione dei richiami vivi di cui all'articolo 53, comma 9,
stabilisce annualmente il contingente catturabile suddiviso
per specie e per impianto, ripartendo il quantitativo fra le
varie Province sulla base del numero e delle tipologie degli
impianti autorizzati.
2.
L'attività di cattura è interrotta al raggiungimento del
quantitativo stabilito per ogni singola specie.
|